giovedì 15 gennaio 2009

Decreto anticrisi: Mutui prima casa

Il decreto immette per i futuri mutui prima casa, a partire da quelli stipulati dal primo Gennaio 2009, il passaggio al saggio di interesse della BCE come tasso di riferimento per ottenere il calcolo della rata, così da ottenere un risparmio pari alla differenza tra tasso BCE e tasso EURIBOR, comunemente usato oggi.

Ma quali altre possibilità si hanno per risparmiare sulla rata del mutuo?
La prima possibilità e quella della rinegoziazione classica del mutuo e quindi variare le condizioni del mutuo ed ottenere quelle più favorevoli e senza pagare commissioni bancarie, nè imposta sostitutiva; l'importante è non variare in aumento la somma richiesta dal cliente della banca. Inoltre le parti, il cliente e la banca, devono essere d'accordo per emettere un nuovo contratto di mutuo, in quanto è come aprirlo uno nuovo.
Una seconda possibilità è data dalla sostituzione del mutuo, e in questo caso il cliente può anche variare la somma del mutuo e richiederne una più alta, ma in questo caso si ha l'obbligo di pagare una penale di estinzione, la cancellazione dell'ipoteca del primo contratto di mutuo e tutti i costi per accedere ad un nuovo finanziamento ipotecario compreso il pagamento al notaio per la stipula e registrazione.
Esiste anche una terza possibilità: La surrogazione o portabilità del mutuo, in base alla quale il debitore rinegozia cambiando la banca a sua scelta.
Con il decreto n° 185/2008, per far fronte all'aumento dei tassi di interesse per l'acquisto della casa, il governo ha stabilito un calmiere ai mutui e fiscalizzazione del tasso superiore al 4%.
L'art. 2 del decreto, infatti, fissa al 4% l'importo delle rate dei mutui a tasso variabile a carico del mutuatario. Da tenere in considerazione che il calcolo non può essere applicato se le condizioni contrattuali determinano una rata di importo inferiore.
Chi può beneficiare del decreto?
Le persone fisiche che hanno stipulato mutui per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione della prima casa di abitazione, purchè la stipula sia stata effettuata entro la data del 31 ottobre 2008.
La caratteristica dell'abitazione, inoltre, non deve essere considerata immobile di categoria A1 (ossia abitazione classificata come signorile), A8 (immobile classificato come villa), A9 (immobili definiti come castelli, palazzi storici e artistici.
E per la stipula dei nuovi mutui?
Per chi stipula nuovi mutui a partire dal 1° Gennaio 2009, è prevista la facoltà di sostituire il tasso BCE al tasso EURIBOR, quale tasso di riferimento per il calcolo della rata (composto da tasso di riferimento oltre uno spread a favore della banca erogatrice del mutuo).